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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI/SERVIZI TURISTICI
Ai sensi dell'art.2 nr. 1 decreto legislativo n.111 del 17/03/95 di
attuazione della Direttiva 90/314/CEE.
1. Contratti di viaggio e responsabilità – i contratti di cui al presente programma si intendono regolati oltre che dalle presenti condizioni generali anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla legge n.1084 del 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale al Contratto di Viaggio (CCV firmato a Bruxelles il 23 Aprile 1970, nonché del sopracitato Decreto legislativo 111/95. La responsabilità di I Viaggi del Draghillo non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate.
2. Prenotazioni – la domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito contratto inviato dall’agenzia, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti, si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma da parte dell’organizzatore.
3. Pagamenti - All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% della quota di partecipazione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 5 giorni dal ricevimento fattura, dopo il rientro dal viaggio. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto tale da determinare la risoluzione, fatto salvo risarcimento degli ulteriori danni subiti da I Viaggi del Draghillo.
4. Validità delle quote di partecipazione – le quote possono essere variate fino a 20 giorni precedenti la data fissata per la partenza in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10% il contraente può recedere dal contratto purchè ne dia comunicazione scritta a I Viaggi del Draghillo entro 02 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento. Diversamente, l’aumento si intende accettato; nel caso di aumento inferiore al 10% il cliente non può recedere dal contratto di viaggio. Anche in quest’ultima evenienza l’organizzatore è tenuto a comunicare entro 20 giorni dalla data di partenza fissata, la variazione scritta a mezzo fax al cliente.
5. Recesso del cliente e sostituzioni - se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare, deve comunicarlo via fax o telegramma a I Viaggi del Draghillo e avrà diritto al rimborso della somma versata al netto della quota d’iscrizione e delle penalità qui di seguito elencate che vanno calcolate sull’importo totale di quanto prenotato, nonché degli oneri e delle spese da sostenere per l’annullamento dei servizi: 10% dall’atto della prenotazione fino a 30 giorni prima dell’inizio dei servizi // 25% fino a 21 giorni prima dell’inizio dei servizi // 50% fino a 11 giorni prima dell’inizio dei servizi // 75% fino a 03 giorni prima dell’inizio dei servizi // nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento dei servizi. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio a causa di mancanza o inesattezza dei previsti documenti per l’espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona, sempre che la comunicazione pervenga in tempo utile per le modifiche, in ogni caso entro 04 giorni lavorativi prima della partenza. I Viaggi del Draghillo si riserva senza impegno, né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in seguito a rinunce e di rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio per diverse prestazioni ottenute sempre che il contraente fornisca documentazione scritta.
6. Mancata esecuzione dei servizi – I Viaggi del Draghillo può annullare il contratto, totalmente o parzialmente, senza alcuna indennità:
- a) per circostanze di carattere eccezionale,
- b) quando il numero minimo dei viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto, sempre che ciò sia portato a conoscenza dei partecipanti almeno 15 giorni prima della partenza . In entrambi i casi, se il contratto viene annullato prima della sua esecuzione, al partecipante spetta il rimborso integrale delle somme versate entro 07 giorni lavorativi dal momento del recesso e della cancellazione, escluso ogni ulteriore rimborso. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l’organizzatore deve prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del cliente e le parti sono tenute ad indennizzarsi a vicenda in misura equa. Nel caso l’albergo confermato da I viaggi del Draghillo non fosse disponibile per motivi imprevedibili al momento dell’iscrizione del cliente, sarà cura dell’organizzatore fornire una sistemazione equivalente, di valore pari o superiore.
7. Obblighi dei partecipanti – I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti paesi toccati dall’itinerario, nonché dai visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza a tutte le informazioni fornitegli da I Viaggi del Draghillo, nonché ai regolamenti e alle disposizioni legislative ed amministrative inerenti al pacchetto/servizio turistico.
Il partecipante sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore del viaggio dovesse subire a casa della sua inadempienza agli obblighi sopra descritti. Il cliente è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Il cliente è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8. Responsabilità dell’organizzatore – I Viaggi del Draghilo risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso organizzatore non poteva, secondo diligenza professionale, prevedere o risolvere.
9. Limiti del risarcimento - Il risarcimento dovuto da I Viaggi del Draghillo non può in nessun caso essere superiore all’indennità risarcitoria prevista dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui adempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale e precisamente la convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori nel testo di cui all’art.1783 e seguenti; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’organizzatore. Qualora il testo originale
delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
10. Obblighi di assistenza – L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del cliente per inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.
11. Reclami o denunce – Il cliente, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto sotto forma di reclamo a I Viaggi del Draghillo, sia le difformità e i disservizi del pacchetto/servizio turistico che le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione all’atto stesso del loro verificarsi entro 10 giorni dalla data del previsto rientro. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione dei servizi turistici, I Viaggi del Draghillo presenterà al cliente l’assistenza richiesta dal precedente art.10 al fine di trovare una pronta ed equa soluzione. Analogamente I Viaggi del Draghillo provvederà anche in caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del cliente.
12. Foro competente – per ogni controversia dipendente dal presente contratto, sarà competente il Foro di Venezia.
13. Assicurazioni – In garanzia degli adempimenti per gli obblighi assunti nei confronti del cliente è stata stipulata regolare polizza RC assicurazioni UNIVERSO ASSICURAZIONI ag. Mestre 241polizze 2834059-5514954.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 16 della legge 03/08/98 nr. 269: La legge italiana punisce con la pena della reclusione
i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
I programmi sono validi dal 20.09.07 al 30.06.2008.
Organizzazione tecnica: Agenzia I Viaggi del Draghillo di SLASH srl
- Spinea (Ve) – Licenza del 14.11.95 nr. 60203.
Polizza responsabilità civile organizzatori e intermediari di viaggio
MONDIAL ITALIA SPA N. 3441 - 131983.
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